Voto per delega nelle società per azioni

In tema di rappresentanza nell'assemblea dei soci di società per azioni, il 5° capoverso dell'articolo 2372 del Codice Civile Italiano stabilisce che: "La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste."

La violazione di tale disposizione determina la nullità della procura e quindi la nullità del voto espresso in forza della stessa.

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